Molto spesso mi chiedono come funziona l’agevolazione IVA 10% nelle ristrutturazioni e se possono usufruire di tale agevoltazione. In questo articolo ti spiego come ottenere l’IVA agevolata al 10% sulle opere di manutenzione ordinaria, straordinaria, ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo. Inoltre ti spiego quali sono i lavori agevolabili e come calcolare l’importo esatto di tale agevolazione.
L’agevolazione IVA del 10% è quasi sempre legata al BONUS RISTRUTTURAZIONI, infatti per usufruire di tale sconto (dal 22% al 10% di IVA) bisogna effettuare un intervento edilizio su un immobile esclusivamente ad uso residenziale.
Bene fatta questa doverosa premessa partiamo con alcune nozioni di base.
In cosa consiste l’agevolazione IVA del 10%
L’agevolazione IVA del 10% consiste nell’applicazione dell’aliquota del 10%, anzichè del 22%, sul prezzo finale d’acquisto riguardo a servizi e beni relativi a interventi edilizi. L’aliquota agevolata è applicabile esclusivamente per lavori svolti su immobili ad uso residenziali, con categoria catastale da A/1 ad A/11, ad esclusione della categoria A/10 ufficio. L’agevolazione è applicabile per interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo.
Chi può usufruire dell’IVA agevolata al 10%
L’agevolazione spetta a tutti i titolari di diritti reali/personali di godimento sugli immobili oggetto degli interventi e che ne sostengono le relative spese. Nel dettaglio possono usufruire dell’agevolazione IVA 10% i:
- Proprietari o nudi proprietari;
- Titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie);
- Locatari o comodatari;
- Soci di cooperative divisee indivise;
- Imprenditori individuali, per gli immobili non rientranti fra i beni strumentali o merce;
- Soggetti indicati nell’articolo 5 del Tuir, che producono redditi in forma associata (societàsemplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e soggetti a questi equiparati,imprese familiari), alle stesse condizioni previste per gli imprenditori individuali;
Hanno diritto inoltre all’agevolazione coloro che sostengano le spese e che siano intestatari di bonifici e fatture come il:
- Familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento (il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado);
- Coniuge separato assegnatario dell’immobile intestato all’altro coniuge;
- Componente dell’unione civile (la legge n.76/2016, per garantire la tutela dei diritti derivanti dalle unioni civili tra persone delle stesso sesso, equipara al vincolo giuridico derivante dal matrimonio quello prodotto dalle unioni civili);
- Convivente, non proprietario dell’immobile oggetto degli interventi né titolare di un contratto di comodato;
Quali interventi sono agevolabili
Gli interventi che rientrano dell’agevolazione IVA 10% sono:
- Manutenzione ordinaria;
- Manutenzione straordinaria;
- Ristrutturazione;
- Restauro e risanamento conservativo
A seconda del tipo di intervento, l’agevolazione viene calcolata in modo differente per quanto riguarda l’acquisto di beni, mentre si applica sempre sulle prestazioni dei servizi resi dall’impresa che esegue i lavori.
Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria

Per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria l’agevolazione IVA 10% è applicata sull’intero importo delle prestazioni dei servizi, mentre è applicata in parte sull’acquisto di beni. Nello specifico l’agevolazione è applicabile sul 100% dei lavori edili mentre è applicabile in parte fino al raggiungimento dell’importo delle prestazioni dei servizi per quanto riguarda l’acquisto di beni significativi.
Facciamo un esempio per capire meglio:
Se il costo totale dell’intervento ammonta a 10.000 euro di cui;
- 4.000 euro per la prestazione lavorativa (manodopera)
- 6.000 euro di beni significativi (per esempio, rubinetteria e sanitari).
L’Iva al 10% si applica sull’interno importo della prestazione lavorativa e sulla differenza tra l’importo complessivo dell’intervento (10.000 euro) e il costo dei beni significativi (10.000 – 6.000 = 4.000). Sul valore residuo dei beni (2.000 euro) l’Iva si applica nella misura ordinaria del 22%.
ATTENZIONE
Non si può applicare l’Iva agevolata al 10% nei seguenti casi:
- ai materiali o ai beni forniti da un soggetto diverso da quello che esegue i lavori;
- ai materiali o ai beni acquistati direttamente dal committente;
- alle prestazioni professionali, anche se effettuate nell’ambito degli interventi finalizzati al recupero edilizio;
- alle prestazioni di servizi resi in esecuzione di subappalti alla ditta esecutrice dei lavori. In tal caso, la ditta subappaltatrice deve fatturare con l’aliquota Iva ordinaria del 22% alla ditta principale che, successivamente, fatturerà la prestazione al committente con l’Iva al 10%, se ricorrono i presupposti per farlo;
Quali sono i beni significativi
I “beni significativi” sono stati individuati dal decreto 29 dicembre 1999, in particolare si tratta di:
- ascensori e montacarichi
- infissi esterni e interni
- caldaie
- video citofoni
- apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria
- sanitari e rubinetteria da bagni
- impianti di sicurezza.
Va precisato che la determinazione del valore dei beni significativi effettuata sulla base dell’autonomia funzionale delle parti staccate rispetto al manufatto principale. In sostanza, come spiega l’Agenzia delle entrate nella circolare n. 12/E del 2016, in presenza di questa autonomia i componenti o le parti staccate non devono essere ricompresi nel valore del bene ma in quello della prestazione (e quindi assoggettati ad aliquota Iva ridotta del 10%). Inoltre è obbligatorio, che la fattura emessa da chi realizza l’intervento deve specificare, oltre all’oggetto della prestazione, anche il valore dei “beni significativi” forniti con lo stesso intervento.
Lavori di ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo

Per i lavori di ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo è sempre prevista l’applicazione dell’aliquota Iva del 10% sia per quanto riguarda le prestazioni di servizi, sia per l’acquisto di beni. L’aliquota Iva del 10% si applica, inoltre, alle forniture dei cosiddetti beni finiti, vale a dire quei beni che, benché incorporati nella costruzione, conservano la propria individualità (per esempio, porte, infissi esterni, sanitari, caldaie,eccetera).
Al contrario dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, l’agevolazione spetta sia quando l’acquisto è fatto direttamente dal committente dei lavori sia quando ad acquistare i beni è la ditta o il prestatore d’opera che li esegue.
Ricordo che per effettuare questa tipologia di interventi è necessario un titolo edilizio presentato in comune da un tecnico abilitato (pratica edilizia SCIA), per qualsiasi informazione tecnica visita la pagina CONTATTI.
Conclusioni
Spero che questi consigli ti siano stati utili, fammi sapere con un commento qui sotto.
Per ulteriori informazioni e consulenze il nostro studio è a completa disposizione, da questa pagina è possibile contattarci.
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10 commenti
L’Agenzia delle Entrate sostiene che la manutenzione ordinaria per la realizzazione di un cappotto termico di una parete di una palazzina in manutenzione ordinaria non usufruisce dell’Iva al 10 %. Dal suo articolo sembrerebbe invece che possa usufruire dell’Iva al 10 %. Quale è la sua posizione ?
Confermo quanto riportato nell’articolo, per effettuare l’intervento di coibentazione delle strutture opache è richiesta la presentazione di una pratica edilizia (CILA o SCIA), le opere realizzate usufruiscono delle agevolazioni iva al 10%, inoltre è possibile portare a detrazione la spesa sostenuta a partire dal 50%. Per ulteriori informazioni e una consulenza professionale la invitiamo a contattarci https://studiotecnicocaselli.it/contattaci/
Buonasera, avendo acquisito un appartamento nel quale la ristrutturazione è stata effettuata dal venditore, è possibile beneficiare dell’aliquota ridotta per ulteriori lavori (nella continuità della ristrutturazione) pagati direttamente da noi? Ringrazio in anticipo
Tutti gli interventi di Manutenzione ordinaria, Manutenzione straordinaria, Ristrutturazione, Restauro e risanamento conservativo rientrano dell’agevolazione IVA 10% anche se eseguiti più volte in epoche diverse
Buongiorno,
La ringrazio, una precisione: nel nostro caso la SCIA non è intestata al nostro nome ma a quello del venditore, non è un problema?
non è un problema, porta a detrazione chi sostiene la spesa
la detrazione al 50% sui lavori di manutenzione straordinaria con CILA. si applica compresa l’iva al 10% oppure solo sull’imponibile?
Grazie
La detrazione si applica sul totale delle spese sostenute
sono una ditta individuale codice ateco 412000. ho fatto lavori di rifacimento bagno (smantellamento bagno e successiva posa in opera di pavimento, intonaco e rivestimento) presso uno studio di avvocato. Devo emettere fattura con iva al 22% o con reverse charge secondo art.17 comma6 lett.a-ter?
Buongiorno, l’argomento richiesto non è di mia competenza, provi a chiedere ad un commercialista